I.N.P.D.A.P.

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

 DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA

 

 

Roma, 10/11/2003

 

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c. Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

 

INFORMATIVA N. 54

 

 

 

OGGETTO: Tassazione dei ratei insoluti sulle partite di pensione.

 

 

Le Sedi provinciali e territoriali dell'INPDAP, nel liquidare agli aventi diritto le somme insolute relative alla rata di pensione e quelle derivanti da provvedimenti applicati dopo il decesso del titolare del trattamento pensionistico, assoggettano dette somme all'aliquota stabilita all'art. 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito, pari, per l'anno 2003, al 23%.

Con circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nel rammentare che, per espressa previsione del comma 10 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i redditi assoggettabili a tassazione separata la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004, ha - tra l'altro - precisato che la richiamata disposizione deve essere applicata anche con

riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e a quelli ad essi assimilati erogati agli eredi degli aventi diritto.

A seguito delle nuove disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 15/E, taluni Uffici periferici hanno chiesto ulteriori delucidazioni sulla materia in questione, in particolare a quale aliquota vanno assoggettati gli emolumenti che non costituiscono "arretrati" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del T.U.I.R., e nel caso in cui non siano riferibili ad anni precedenti.

Al riguardo, si informa che l'Agenzia delle Entrate, interessata sull'argomento, con risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 ha confermato che, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa di cui al richiamato articolo 2, comma 10, della legge n. 289/2002, "le somme percepite dall'erede del dipendente deceduto mantengono la qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite dall'avente diritto. Ciò nel presupposto che la morte dell'avente diritto non modifica, sotto il profilo soggettivo, i caratteri che ai sensi dell'art. 16, lett. b) del T.U.I.R. connotano gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", quali gli importi delle pensioni.

Ne consegue che "le somme che il lavoratore dipendente avrebbe percepito in riferimento ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, qualificate fiscalmente arretrati ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), ai fini della norma agevolativa in esame, devono essere considerate tali anche in capo all'erede. Tali somme, configurate quali arretrati di lavoro dipendente, percepite

dall'erede entro il 31 dicembre 2004, sono, pertanto, assoggettate a tassazione con le aliquote applicabili per il periodo d'imposta 2002".

D’altra parte, la definizione di “arretrati” non può essere estesa a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria, come si desume dall’art. 7, comma 3, del ripetuto TUIR, il quale stabilisce che “in caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepite, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatori che li hanno percepiti”.

Il citato comma 3 dell’art. 7 del TUIR, individua nella tassazione separata il criterio di applicazione dell’IRPEF alle erogazioni effettuate agli eredi dell’avente diritto, ma non consente di estendere la definizione di “arretrati” a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria.

Ciò premesso, in ordine all'effettuazione delle ritenute erariali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, il sostituto di imposta dovrà operare la ritenuta applicando l'aliquota del 18 per cento, stabilita per il primo scaglione di reddito nell'anno 2002, per gli arretrati di lavoro dipendente (corrisposti entro il periodo d'imposta 2004) e l'aliquota del 23 per cento, stabilita per il primo scaglione di reddito, a partire dall'anno 2003, per le somme che non avrebbero costituito "arretrati" in capo all'avente diritto.

In concreto, quindi, per i decessi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2003 gli emolumenti relativi agli anni precedenti vanno assoggettati in capo agli eredi alla vecchia aliquota iniziale (18%) fino a tutto il 31 dicembre 2004, mentre gli emolumenti relativi all'anno corrente devono essere assoggettati in capo agli eredi alla nuova aliquota iniziale (23%).

Pertanto, le Sedi provinciali e territoriali dovranno utilizzare, ai fini che qui interessano, la transazione on-line per il pagamento dei ratei insoluti su trattamenti  pensionistici limitatamente ai decessi avvenuti nel corso dell’anno 2003, in conseguenza dei quali a favore degli aventi diritto devono essere corrisposte somme esclusivamente relative all’anno corrente.

Viceversa, nel caso in cui i suindicati ratei comprendano somme relative anche ad anni precedenti all’anno 2003, dovrà essere utilizzata la transazione per il pagamento “ una-tantum “, avendo cura di segnalare due imponibili IRPEF (anni precedenti e anno corrente ).

Detta procedura dovrà altresì essere utilizzata per il pagamento di ratei relativi a partite di pensione i cui titolari sono deceduti entro l’anno 2002. In tale fattispecie l’importo da corrispondere dovrà essere assoggettato all’aliquota IRPEF del 18%.

Si ricorda, da ultimo, che le disposizioni concernenti le procedure sopra richiamate sono contenute nelle circolari n. 610 del 14 aprile 1995 e n. 3 del 3 febbraio 1999 della ex Direzione Generale dei servizi periferici del tesoro, che qui si intendono integralmente confermate.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

 

Inizio_pagina